1. L'Autorità istituisce in ogni singola regione, d'intesa con la regione interessata, un'Autorità regionale per le politiche familiari, di seguito denominata: «Autorità regionale», retta da un organo collegiale composto da un presidente e dieci membri, di cui sei designati dalle associazioni regionali più rappresentative della cultura familiare e dalle organizzazioni regionali più rappresentative dei consultori familiari e cinque, tra cui il presidente, designati dalla regione.
2. L'Autorità regionale, nell'ambito territoriale di propria competenza:
a) esercita la funzione normativa integrativa, nelle materie indicate all'articolo 16, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dall'Autorità;
b) adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 16;
c) esercita le funzioni delegate dall'Autorità.
3. Le funzioni di competenza delle Autorità regionali possono essere esercitate in via sostitutiva dall'Autorità, direttamente o tramite commissari, in caso di inerzia dell'Autorità regionale.